Modalità di integrazione e aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento
5 novembre, 2011 in Attività politica
Atto n. 4-05262: modalità di integrazione e aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento (24 maggio 2011)
La presente interrogazione riguarda le modalità di integrazione e di aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento.
Negli ultimi due anni, centinaia di docenti hanno presentato ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali avverso il decreto n. 42 del 2009 del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, il quale dispone circa le modalità di integrazione e aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I ricorsi presentati sono stati nella maggior parte dei casi relativi all’impossibilità di trasferirsi da una graduatoria provinciale all’altra, come nel biennio precedente, ovvero, fatta salva la graduatoria di appartenenza, la mera facoltà, in capo ai richiedenti, di indicare tre graduatorie gradite, nelle quali essere inseriti “in coda”, ovvero non per i titoli acquisiti rispetto a coloro i quali, nelle medesime graduatorie, già risultavano inseriti.
Le operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie è normalmente da intendersi riservata esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario e non a commissari ad acta nominati dal Ministero dell’istruzione.
Per approfondimenti:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=555138